Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.
La comunità scolastica e i servizi locali hanno il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola e il lavoro, nell’età adulta. Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009.
I GLH (“Gruppi di lavoro per l'integrazione degli alunni disabili”, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario) hanno il compito di mettere a punto il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.